Legge 183/1989
Art. 8 — Collaborazione interministeriale
Art. 8. (Collaborazione interministeriale) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri membri del Comitato di cui all'articolo 4 possono richiedere, per il tramite del Ministro competente, alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che sono tenute a provvedere, l'espletamento delle attivita' necessarie all'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 175, comma 1, lettera l)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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