Legge 183/1989
Art. 35 — Organizzazione dei servizi idrici pubblici
Art. 35. (Organizzazione dei servizi idrici pubblici) 1. Nei piani di bacino, in relazione a quanto previsto all'articolo 17, comma 3, lettera e), e compatibilmente con gli altri interventi programmati dal Ministero dei lavori pubblici con il piano nazionale degli acquedotti, possono essere individuati ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 175, comma 1, lettera l)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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