Open·Parlamento
HomeNormeLegge 183/1989Art. 35
Legge 183/1989

Art. 35 — Organizzazione dei servizi idrici pubblici

ELI /it/legge/1989/05/18/183/art/35parte di Legge 183/1989
Art. 35. (Organizzazione dei servizi idrici pubblici) 1. Nei piani di bacino, in relazione a quanto previsto all'articolo 17, comma 3, lettera e), e compatibilmente con gli altri interventi programmati dal Ministero dei lavori pubblici con il piano nazionale degli acquedotti, possono essere individuati ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 183/1989 · fonte Normattiva ↗

← Art. 34

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.