Legge 183/1989
Art. 28 — Personale regionale
Art. 28. (Personale regionale) 1. Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo e presso le segreterie tecnico-operative dei comitati tecnici di bacino dipendenti delle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano. Al trattamento economico del predetto personale provvedono le istituzioni di provenienza.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 175, comma 1, lettera l)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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