Legge 183/1989
Art. 11 — Enti locali ed altri soggetti
Art. 11. (Enti locali ed altri soggetti) 1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunita' montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali. 2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei servizi tecnici nazionali per la difesa del suolo e sono tenuti a collaborare con essi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 175, comma 1, lettera l)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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