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Legge 70/1989

Art. 7 — Richiesta di registrazione

ELI /it/legge/1989/02/21/70/art/7parte di Legge 70/1989
Art. 7. Richiesta di registrazione 1. Ogni topografia e' protetta a condizione che ne sia richiesta la registrazione in Italia entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo. 2. Per le topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge la protezione e' concessa a condizione che la domanda di registrazione sia presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. 3. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il decorso di quindici anni dalla data della prima fissazione o codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo stesso periodo. 4. Avanti all'Ufficio centrale brevetti si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione e sia legittimato ad esercitarlo.

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