Legge 70/1989
Art. 20 — Azione per contraffazione
Art. 20. Azione per contraffazione 1. L'azione diretta all'accertamento della contraffazione, al risarcimento del danno o all'equo compenso non puo' essere iniziata prima della registrazione e puo' essere promossa soltanto per gli atti compiuti nel triennio che precede l'azione medesima. 2. In materia di protezione e tutela dei diritti inerenti alla topografia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 74 a 89 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. 3. Per i fatti di cui agli articoli 88 e 89 del citato regio decreto n. 1127 del 1939 si applicano le sanzioni amministrative, rispettivamente, da lire duemilioni a lire ventimilioni e da lire unmilione a lire diecimilioni. 4. Gli strumenti, le apparecchiature e gli altri accessori contenenti prodotti a semiconduttori, facenti parte della struttura o in dotazione di veicoli terrestri, navali, spaziali o aeromobili che entrino temporaneamente o accidentalmente nello spazio territoriale, marittimo e aereo italiano non possono formare oggetto di azioni per contraffazione ne' essere sottopposti a misure cautelari. Nota all'art. 20: Il testo degli articoli da 74 a 89 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e' il seguente: "Art. 74. - Le azioni in materia di brevetti per invenzioni industriali hanno carattere di azioni commerciali mobiliari. Art. 75. - Le azioni in materia di invenzioni industriali si propongono davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio, o la residenza delle parti. Tali azioni si propongono davanti all'autorita' giudiziaria del domicilio del convenuto; quando pero' il convenuto non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato, dette azioni sono proposte davanti all'autorita' giudiziaria del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza; qualora ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel territorio dello Stato il domicilio reale o il domicilio eletto, e' competente l'autorita' giudiziaria di Roma. L'indicazione di domicilio annotata nel registro dei brevetti vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria. Art. 76. - Qualora trattisi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono essere proposte anche dinanzi all'autorita' giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi. Art. 77. - L'onere di provare la nullita' o la decadenza di un brevetto per invenzione industriale incombe in ogni caso a chi impugna il brevetto. Art. 78. - L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un brevetto per invenzione industriale puo' essere promossa anche di ufficio dal pubblico ministero. L'azione di cui ai due comma precedenti deve essere esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro dei brevetti quali aventi diritto sul brevetto. Art. 79. - Le decadenze o le nullita' anche parziali di un brevetto di invenzione hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenze passate in giudicato. Tali sentenze debbono essere annotate nel registro dei brevetti a cura dell'Ufficio centrale brevetti. Art. 80. - Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di brevetti per invenzioni industriali deve essere comunicata all'Ufficio centrale dei brevetti a cura di chi promuove il giudizio. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'autorita' giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere sul merito, dispone che tale comunicazione venga fatta. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio suddetto copia delle sentenze che pronunciano la nullita' o la decadenza dei brevetti. Art. 81. - Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale puo' chiedere al presidente del tribunale o al pretore che sia disposta la descrizione o il sequestro degli oggetti prodotti in violazione di tali diritti e dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi. L'autorita' giudiziaria, assunte sommarie informazioni e sentita, ove lo creda opportuno, la persona contro cui il ricorso e' proposto, provvede d'urgenza e puo' subordinare il sequestro alla prestazione di una cauzione. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu' periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni, anche a mezzo di loro rappresentanti, o ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia. La descrizione puo' concernere anche oggetti appartenenti a terzi, purche' non adibiti ad uso personale. Il sequestro puo' colpire anche oggetti appartenenti a terzi, purche' questi ne facciano commercio. Art. 82. - Sempre quando non venga diversamente stabilito ai fini della giustizia penale, la descrizione ed il sequestro, che non siano stati ordinati in corso di giudizio, perdono ogni efficacia qualora entro otto giorni dalla loro esecuzione: a) non sia notificata copia del ricorso e del decreto che li ordina a coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato; b) non sia instaurato il giudizio di merito; c) non siano chiamati nel giudizio di merito, e per la convalida del sequestro, coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato. Colui contro il quale sia stata ordinata una descrizione o un sequestro, divenuti inefficaci ai termini del comma precedente, ovvero riconosciuti poi senza causa e percio' revocati, ha diritto al risarcimento dei danni in confronto di chi ha ottenuto la descrizione o il sequestro, quando questi abbia agito con colpa. Art. 83. - Nel corso del giudizio per violazione dei diritti di brevetto d'invenzione industriale, su richiesta della parte interessata, puo' essere disposta, con sentenza provvisoriamente eseguibile, con o senza cauzione, la inibitoria della fabbricazione o dell'uso di quanto forma oggetto del brevetto fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva. La inibitoria puo' essere revocata con la sentenza che pronuncia sul merito. Art. 83-bis. - I provvedimenti di cui agli articoli 81 e 83 possono essere chiesti dal richiedente dal momento in cui la domanda e' resa accessibile ai terzi, oppure nei confronti delle persone alle quali la domanda e' stata notificata ai sensi dell'art. 4. Art. 84. - In deroga a quanto e' disposto negli articoli precedenti e salve le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione di brevetto per invenzione industriale finche' figurino nel recinto di una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima. Art. 85. - L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che la sentenza emessa in dipendenza di violazioni di diritti di brevetto per invenzione industriale sia pubblicata, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva, in uno o piu' giornali, da essa indicati, a spese del soccombente. La sentenza che accerta la violazione dei diritti di brevetto puo' ordinare che gli oggetti cosi' prodotti o importati o venduti, e i mezzi specifici che hanno servito a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato, siano assegnati in proprieta' al titolare del brevetto stesso, salvo restando il diritto al risarcimento del danno. E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma precedente, tenuto conto della residua durata del brevetto o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del brevetto, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del brevetto puo' chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verra' stabilito a norma dell'ultimo comma dell'articolo seguente sentito, occorrendo, un perito. Art. 86. - La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Puo' fissare altresi' una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa. Delle cose costituenti violazione dei diritti di brevetto per invenzione industriale non si puo' disporre la remozione o la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso quando appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale o domestico. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo e nel precedente articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il presidente del collegio o il pretore che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette. Art. 87. - I diritti patrimoniali in materia di brevetti per invenzioni industriali possono formare oggetto di esecuzione forzata. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili. Il regolamento potra' stabilire norme particolari per tale esecuzione e potra' anche determinare le modalita' per il soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia costituita sui brevetti stessi e per l'estinzione della garanzia. Art. 88. - Chiunque, senza commettere falsita' in segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, fabbrica, spaccia, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in frode ad un valido brevetto d'invenzione industriale, e' punito, a querela di parte, con multa fino a lire quattrocentomila (v. ora l'art. 20, comma 3, della legge qui pubblicata, n.d.r.). Art. 89. - Chiunque appone, su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, e' punito con la multa da lire ventimila a lire duecentomila (v. ora l'art. 20, comma 3, della legge qui pubblicata, n.d.r.)".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l' art. 246, comma 1, lettera t))) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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