Legge 70/1989
Art. 2 — Oggetto della tutela
Art. 2. Oggetto della tutela 1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore, che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori. 2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purche' nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1. 3. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l' art. 246, comma 1, lettera t))) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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