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Legge 70/1989

Art. 17 — Atti di contraffazione

ELI /it/legge/1989/02/21/70/art/17parte di Legge 70/1989
Art. 17. Atti di contraffazione 1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi di cui agli articoli 2 e 4, l'esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attivita', anche per interposta persona: a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia; b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori; c) l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonche' la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui e' fissata la topografia.

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