Legge 70/1989
Art. 15 — Trascrizioni
Art. 15. Trascrizioni 1. Alla materia regolata dalla presente legge si applicano le disposizioni del titolo VII del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, concernenti le trascrizioni. 2. La costituzione e la modificazione dei diritti sulle topografie dei prodotti a semiconduttori intervenute prima della domanda di registrazione sono opponibili ai terzi dal giorno dei relativi atti, purche' questi abbiano data certa. Nota all'art. 15: Il testo delle disposizioni del titolo VII del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e' il seguente: "Titolo VII TRASCRIZIONE Art. 66. - Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio centrale dei brevetti: 1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono, in tutto o in parte, diritti su brevetti nazionali per invenzioni industriali; 2) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratutito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, o diritti di garanzia, costituiti ai sensi del successivo art. 69, concernenti i brevetti anzidetti; 3) gli atti di divisione, di societa', di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti; 4) il verbale di pignoramento; 5) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata; 6) il verbale di sospensione della vendita di parte dei brevetti pignorati per essere restituita al debitore a norma del codice di procedura civile; 7) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita'; 8) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri 1), 2) e 3), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullita', l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale; 9) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta cessione legittima e le sentenze relative; 10) le sentenze di cui all'art. 27- bis e le relative domande giudiziali; 11) le sentenze di cui all'art. 59, terzo comma, e le relative domande giudiziali. Art. 67. - La trascrizione e' soggetta al pagamento della tassa prescritta. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata. Quando l'autenticazione non sia possibile, e' in facolta' dell'Ufficio centrale dei brevetti di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata. L'Ufficio, esaminata la regolarita' formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda. Contro il rifiuto dell'Ufficio, il richiedente puo' ricorrere, entro trenta giorni, alla Commissione dei ricorsi, che provvede con sua sentenza motivata, sentito il richiedente, o un suo incaricato, e tenute presenti le eventuali osservazioni scritte. L'ordine delle trascrizioni e' determinato dall'ordine di presentazione delle domande. Le omissioni o le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere, o sul brevetto, a cui l'atto si riferisce, non nuociono alla validita' della trascrizione. Art. 68. - Gli atti e le sentenze di cui al precedente art. 66, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati ai numeri 4, 9 e 10 finche' non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul brevetto. Nel concorso di piu' acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, e' preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto. La trascrizione di verbale di pignoramento, finche' dura l'efficacia di questo, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti; gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purche' avvenga entro tre mesi dalla data dell'aggiudicazione stessa. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la continuita' dei trasferimenti. Art. 69. - I diritti di garanzia sui brevetti per invenzioni industriali debbono essere costituiti per crediti di danaro. Nell'eseguire la trascrizione, l'ammontare del credito, ove non sia espresso in moneta nazionale, sara' convertito nella somma, equivalente di quest'ultima. Nel concorso di piu' diritti di garanzia, il grado e' determinato dall'ordine delle trascrizioni. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia e' eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata, ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato, ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia, ai sensi del successivo art. 87. Per la cancellazione e' dovuta la stessa tassa prescritta per la trascrizione".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l' art. 246, comma 1, lettera t))) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 70/1989 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.