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Legge 327/1988

Art. 2 — 1

ELI /it/legge/1988/08/03/327/art/2parte di Legge 327/1988
Art. 2. 1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a: 1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica".

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Abroga · 1

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