Legge 111/1988
Art. 8 — 1
Art. 8. 1. L'articolo 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: "Art. 85 (Esame di idoneita'). - 1. Per ottenere la patente di guida occorre sostenere due prove d'esame consistenti in: a) per la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B: 1) prova di teoria concernente: 1- a) conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale; 1- b) nozioni sulle cause piu' frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilita' civile e penale e sulle garanzie assicurative; 1- c) nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza alle vittime di incidenti stradali, nonche' agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcooliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche; 1- d) nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti; 2) prova pratica di guida, cui si puo' essere ammessi dopo il superamento della prova di teoria, concernente abilita' alla guida, padronanza del veicolo e corretto comportamento in circolazione; b) per la patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E, oltre a quanto previsto alla lettera a): 1) conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la ircolazione dei veicoli per i quali viene richiesta la abilitazione alla guida; 2) conoscenza del funzionamento e della manutenzione sia degli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti, che di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza. 2. Gli esami, compresi quelli relativi alla revisione della patente di guida, sono effettuati da dipendenti appartenenti al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 3. Gli esami per il conseguimento delle patenti A e B non limitate a veicoli espressamente adattati, sono effettuati anche da dipendenti di altri ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all'uopo abilitati, secondo le disposizioni vigenti. 4. Gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore della categoria C, compresi quelli per la revisione, possono essere effettuati anche dal personale di ruolo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, gia' abilitato alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di apposito corso di qualificazione professionale. Detto personale, per conservare le attribuzioni previste dall'abilitazione posseduta, dovra' frequentare appositi corsi di aggiornamento con esame-colloquio finale. 5. Gli esami sono effettuati secondo direttive e modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive CEE e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio. 6. L'esame di coloro che hanno frequentato un'autoscuola puo' svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dalla competente amministrazione provinciale idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti. 7. Le prove d'esame sono pubbliche. 8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida; la prova pratica di guida non puo' essere sostenuta prima che risulti che il titolare sia in possesso dei requisiti morali indicati nell'articolo 82, comma primo. 9. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese. 10. Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame". 2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i risultati conseguiti durante lo svolgimento della prova di esame di cui all'articolo 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, dovranno essere riportati su un'apposita scheda predisposta dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione indicante le modalita' in cui si sostanzia la prova stessa. 3. Al fine di poter guidare motoveicoli della categoria A negli Stati membri della CEE ovvero di poter ivi eventualmente ottenere la successiva conversione della patente italiana in patente valida per la guida di motoveicoli della categoria A, i titolari di patente nazionale valida per la guida di motoveicoli della categoria A, conseguita prima della data di entrata in vigore della presente legge, che siano residenti in Italia e che ne facciano richiesta ad un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono ottenere, dopo aver superato un esame di abilita' alla guida di motocicli, secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal Ministero dei trasporti, un certificato di idoneita'. Note all'art. 8: - Il terzo comma dell'art. 4 della legge n. 625/1978, concernente, fra l'altro, provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, prevede che: "Gli esami per le patenti di guida delle categorie A, B e C possono essere effettuati anche dagli impiegati di ruolo della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dagli impiegati del ruolo della carriera di concetto della stessa Direzione generale con titolo di studio diverso da quelli indicati nel secondo comma del presente articolo nonche' dagli impiegati del ruolo della carriera esecutiva della suddetta Direzione generale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' abilitati a seguito di appostito corso di qualificazione". - Il primo comma dell'art. 82 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' cosi' formulato: "Non possono essere ammessi all'esame per ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1967, n. 1423".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice della Strada — Nuovo codice della strada.autoritativoha disposto (con l'art. 231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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