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Legge 111/1988

Art. 4 — 1

ELI /it/legge/1988/03/18/111/art/4parte di Legge 111/1988
Art. 4. 1. L'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394, e' sostituito dal seguente: "Art. 81 (Requisiti fisici e psichici per la patente di guida). 1. Non puo' essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore. 2. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato dall'ufficio medico legale dell'unita' sanitaria locale territorialmente competente o da un ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato o da un ispettore medico del Ministero del lavoro, tutti in attivita' di servizio. 3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame. 4. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche e psico-tecniche e' effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unita' sanitarie locali nei comuni di maggiore importanza, nei riguardi: a) dei mutilati e minorati fisici; b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di eta' ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo, a pieno carico, superiore a 3,5 tonnellate, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo, a pieno carico, non sia superiore a 20 tonnellate, macchine operatrici; c) dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80; d) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici dell'Ente delle ferrovie dello Stato, fino a che non sara' diversamente disposto ai sensi del sesto comma dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210. 6. Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'articolo 91, tredicesimo comma, numero 1). 7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dagli aspiranti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione. 8. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanita', sono stabiliti: a) i requisiti psico-fisici e psico-tecnici per conseguire e confermare le patenti di guida; b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei certificati medici; c) la composizione e le modalita' di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovra' far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4 nonche', sempre in questa ipotesi, un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con altresi' l'intervento, ove richiesto dall'interessato, di un medico di sua fiducia. 9. Il decreto di cui al comma 8 e' emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai portatori di handicap, di un apposito comitato tecnico istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanita'. Il comitato ha anche il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul continuo progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte dei portatori di handicap". 2. In attesa della adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 16 della presente legge, restano ferme le disposizioni attuative di cui all'ultimo comma dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62. 3. Il comitato tecnico di cui al comma 9 dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' istituito entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. L'onere relativo al funzionamento del comitato, valutato in lire 10 milioni in ragione d'anno, fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1554 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Note all'art. 4: - La lettera c) del comma 4 dell'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, nel testo di cui alla legge qui pubblicata, e' stata abrogata dall'art. 2 della legge n. 112/1988, pubblicata in questa stessa Gazzetta Ufficiale. - Il sesto comma dell'art. 24 della legge n. 210/1985 e' il seguente: "Fino alla riforma del Ministero dei trasporti, nel cui quadro trovera' adeguata sistemazione, il servizio sanitario, gia' appartenente all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, continua ad esercitare il controllo sul personale e sull'ambiente di lavoro conformemente al disposto dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale)". - Per il testo del tredicesimo comma dell'art. 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale si veda l'art. 13 della legge qui pubblicata. - Le disposizioni attuative dell'ultimo comma dell'art. 81 del citato testo unico, nella precedente stesura, sono contenute nell'art. 470 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

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