Legge 111/1988
Art. 25 — 1
Art. 25. 1. Ai fini previsti dall'articolo 132, comma 4, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 17 della presente legge, il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della sanita', stabilisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la rilevazione, da parte degli organi competenti, degli incidenti stradali dovuti all'uso di sostanze alcooliche.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice della Strada — Nuovo codice della strada.autoritativoha disposto (con l'art. 231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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