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Legge 60/1987

Art. 23 — 1

ELI /it/legge/1987/02/14/60/art/23parte di Legge 60/1987
Art. 23. 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, il - Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', in attesa della revisione degli organici, de Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con esclusione dell'Amministrazione delle dogane, nonche' agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente, fino ad un massimo di cinque unita', facendone indicazione nominativa. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

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