Legge 60/1987
Art. 23 — 1
Art. 23. 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, il - Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', in attesa della revisione degli organici, de Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con esclusione dell'Amministrazione delle dogane, nonche' agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente, fino ad un massimo di cinque unita', facendone indicazione nominativa. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera s)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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