Legge 60/1987
Art. 19 — 1
Art. 19. 1. Per le domande e per i brevetti per modelli di utilita' e per modelli e disegni ornamentali depositati prima della data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1977, n. 265, per i quali l'originario periodo di validita' di quattro anni non era gia' scaduto alla data predetta, la tassa di concessione del brevetto versata per detto periodo di quattro anni vale quale pagamento per il periodo fino a quattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. 2. L'ulteriore durata e' condizionata al pagamento della tassa per il secondo quinquennio entro i quattro mesi di cui al comma 1 ovvero, se questo termine sia gia' decorso, della tassa per il terzo quinquennio. 3. Dopo la scadenza dei termini suddetti il pagamento puo' effettuarsi nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Nota all'art. 19, comma 1: La legge n. 265/1977 modifica gli articoli 9, 12 e 13 del R.D. n. 1411/1940 (per il titolo di quest'ultimo per il testo dell'art. 13 si veda la nota all'art. 6). Nota all'art. 19, comma 3: Per il testo vigente del n. 92 della tabella annessa al D.P.R. n. 641/1972 si veda l'allegato alla presente legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera s)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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