Legge 60/1987
Art. 17 — 1
Art. 17. 1. All'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' aggiunto, in Fine, il seguente comma: "I compensi per i componenti ed il segretario della commissione di cui al precedente primo comma sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro". 2. Ai Fini del comma 1 e' autorizzata la spesa di lire ottanta milioni per l'anno 1986. 3. All'onere derivante dalla disposizione del comma 2 si provvede con le disponibilita' esistenti sul Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, per effetto dell'autorizzazione, di spesa di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 99 marzo 1979, n. 91, che si intende corrispondentemente ridotta. La somma di cui al comma 2 viene versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al competente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Nota all'art. 17, comma 1: Il testo dell'art. 71 del R.D. n. 1127/1939 (per il titolo si veda nelle note all'art. 5, comma 2), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 71. - Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, sono deferite ad una commissione composta di un presidente e di quattro membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di appello, sentito il Ministero di grazia e giustizia, o fra i professori di materie giuridiche delle universita' o degli istituti superiori dello Stato. I membri della commissione e il presidente di essa sono nominati con decreto del Ministro per le corporazioni, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal presidente tra i professori delle regie universita' o dei regi istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa Sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo. Il direttore dell'ufficio fa parte della commissione senza voto deliberativo. La commissione anzidetta ha altresi' funzione consultiva del Ministero delle corporazioni nella materia dei brevetti d'invenzione. I compensi per i componenti ed il segretario della commissione di cui al precedente primo comma sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro". Nota all'art. 17, comma 3: Il testo vigente dell'art. 16 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) e' il seguente: "Art. 16. - Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo' avvalersi dell'ISPE per la formulazione delle analisi tecnico-economiche necessarie alla predisposizione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente art. 2, nonche' per gli altri compiti previsti dalla legge. Puo' altresi' richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad orientamento autonomo, nonche' agli enti pubblici, il comando presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale occorrente sino al numero massimo di trentacinque unita'. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di provenienza. Per ciascuno dei settori da determinare ai sensi dell'art. 2, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato ad avvalersi di non piu' di tre esperti, scelti tra docenti universitari o persone competenti in materia di economia, finanza e tecnologia dei settori industriali e delle imprese. La remunerazione dei predetti esperti e' stabilita dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico, conformemente a quanto previsto dall'art. 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' inoltre affidare incarichi per studi e ricerche di particolare complessita' e specializzazione ad enti o istituti particolarmente qualificati inattivita' di studio o di ricerca. La spesa relativa all'affidamento di tali incarichi non potra' superare lire 300 milioni annue. Per sopperire agli oneri, di cui ai commi precedenti, compresi quelli per missioni degli esperti e funzionamento, e di cui ai commi ottavo e nono del precedente art. 4, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad utilizzare le disponibilita' del "Fondo per la ricostruzione e riconversione industriale", fino ad un ammontare massimo di lire 1.650 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1980".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera s)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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