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Legge 60/1987

Art. 15 — 1

ELI /it/legge/1987/02/14/60/art/15parte di Legge 60/1987
Art. 15. 1. Dopo l'articolo 18 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, e' inserito il seguente: "Art. 18-bis. - Per i modelli o disegni industriali ornamentali la divulgazione non e' opponibile ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, anche se e avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute diverse da quelle di cui alla convenzione di Parigi del 22 novembre 1928, purche' tenute nel territorio dello Stato o di Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento". Nota all'art. 15: Il testo dell'art. 15, secondo comma, del R.D. n. 1127/1939 (per il titolo si veda nelle note all'art. 5, comma 2), e' il seguente: "Non e' presa altresi' in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni".

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