Legge 60/1987
Art. 13 — 1
Art. 13. 1. Nell'articolo 13 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, e' aggiunto in fine il seguente comma: "La lettera d'incarico deve essere presentata entro due mesi dal deposito della domanda". Nota all'art. 13: Il testo dell'art. 13 del R.D. n. 1354/1941 (per il titolo si veda nelle note all'art. 10, comma 3), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 13. - La lettera d'incarico di cui all'art. 94 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve essere sottoscritta dal richiedente e controfirmata dall'incaricato. La lettera d'incarico e' considerata scrittura privata ai fini dell'applicazione dell'art. 485 del codice penale. La lettera d'incarico neve essere presentata entro due mesi dal deposito della domanda".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera s)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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