Open·Parlamento
HomeNormeLegge 936/1986Art. 25
Legge 936/1986

Art. 25 — Onere finanziario

ELI /it/legge/1986/12/30/936/art/25parte di Legge 936/1986
Art. 25. Onere finanziario 1. All'onere di trecento milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, a tal fine utilizzando l'apposito accantonamento. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

↑ Tutti gli articoli di Legge 936/1986 · fonte Normattiva ↗

← Art. 24 Art. 26 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.