Legge 936/1986
Art. 2 — Composizione del Consiglio
Art. 2. Composizione del Consiglio 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto di esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoundici, oltre il presidente, secondo la seguente ripartizione: I) dodici esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali: a) otto nominati dal Presidente della Repubblica; b) quattro proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri. II) novantanove rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, dei quali quarantaquattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti, diciotto rappresentanti dei lavoratori autonomi, trentasette rappresentanti delle imprese. 2. La rappresentanza dei lavoratori dipendenti e' articolata in modo da garantire quella dei lavoratori dell'agricoltura e della pesca, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei servizi, con particolare riguardo ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni, nonche' della pubblica amministrazione. Dei quarantaquattro membri di cui essa consiste, cinque rappresentano i dirigenti pubblici e privati e i quadri intermedi. 3. La rappresentanza dei lavoratori autonomi e' cosi' composta: a) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti; b) cinque rappresentanti degli artigiani; c) quattro rappresentanti dei liberi professionisti; d) quattro rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo. 4. La rappresentanza delle imprese e' cosi' composta: a) cinque rappresentanti dell'agricoltura e della pesca; b) quattordici rappresentanti dell'industria; c) sette rappresentanti del commercio e del turismo in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza al settore del turismo; d) otto rappresentanti dei servizi in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni; e) un rappresentante dell'IRI; f) un rappresentante dell'ENI; g) un rappresentante dell'EFIM. 5. Nell'ambito della rappresentanza, di cui al comma 4, con particolare riferimento ai settori dell'industria e del trasporto, e' garantita la presenza delle imprese a partecipazione statale e delle imprese municipalizzate.
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- D.L. 138/08 — Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216), ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 2.
- D.L. 201/12 — Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti puautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011 n. 300), ha disposto (con l'art. 23, comma 8, lettera a)) la modifica dell'art. 2.
- L. 383/12 — Disciplina delle associazioni di promozione sociale.autoritativoha disposto ( con l'art. 17, comma 2 e 3) la modifica dell'art. 2, comma 1.
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