Legge 958/1986
Art. 9 — Consiglio di leva
Art. 9. (Consiglio di leva) 1. La lettera a) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' sostituita dalla seguente: "a) da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto, designato dal Ministro della difesa, presidente;". 2. Dopo il secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' inserito il seguente: "Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico, specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia". 3. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' inserito il seguente: "Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia". Nota all'art. 9, commi 1 e 2: Il testo vigente del secondo comma dell'art. 8 della legge n. 191/1975, come modificato dalla legge qui pubblicata, e del terzo comma del medesimo articolo, aggiunto ugualmente dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "I consigli di leva sono composti: a) da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto, designato dal Ministro della difesa, presidente; b) da un ufficiale di porto del compartimento marittimo, di grado non inferiore a tenente di vascello, perito selettore attitudinale, membro; c) da un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, perito selettore attitudinale, membro; d) da un ufficiale del compartimento marittimo, con funzioni di relatore e segretario senza voto. Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia". Nota all'art. 9, comma 3: Il testo vigente dei primi tre commi dell'art. 9 della legge n. 191/1975, l'ultimo dei quali aggiunto dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono quelli stabiliti nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237. Tali consigli sono composti: a) da un commissario di leva, presidente; b) da due ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, periti selettori attitudinali, membri; c) dal sindaco del comune degli iscritti che debbono presentarsi o da un suo delegato, assistito dal segretario comunale; d) da un ufficiale con funzioni di relatore e segretario senza voto. Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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