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Legge 958/1986

Art. 7 — Dispense

ELI /it/legge/1986/12/24/958/art/7parte di Legge 958/1986
Art. 7. (Dispense) 1. L'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e' sostituito dal seguente: "Art. 100. - In occasione della chiamata alle armi di ogni classe di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo, dal personale da incorporare, sono fissati, con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha facolta' di dispensare dal servizio di leva. Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma, deve comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa agli arruolati che si trovino, in ordine di priorita' decrescente, in una delle seguenti posizioni: a) figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoga a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; b) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente, in mancanza di genitori in grado di provvedervi e di assisterlo; c) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purche' nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia; d) accertate difficolta' economiche o familiari; e) minore indice di idoneita' somatico-funzionale o psico-attitudinale, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari". 2. A parita' di condizione e' data precedenza a coloro che siano in possesso di piu' titoli compresi tra quelli elencati al comma 1 ed a quanti si trovino nelle condizioni previste per l'ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dai successivi commi del presente articolo, quando dette condizioni non siano state fatte valere in tempo utile. 3. Nel numero 1) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, le parole "in servizio o per causa di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "in servizio e per causa di servizio". 4. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti i seguenti commi: "Parimenti, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT sul costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti nei numeri 4, 5 e 6 del primo comma. L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni interessati per l'affissione agli albi comunali". 5. La Commissione prevista dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e' soppressa. Nota all'art. 7, comma 1: Il D.P.R. n. 834/1981 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra), all'art. 6, che ha sostituito l'art. 21 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, prevede un accompagnatore per i mutilati e invalidi di guerra affetti da particolari mutilazioni o invalidita'. Nota all'art. 7, commi 2, 3 e 4: Il testo vigente dell'art. 22 della legge n. 191/1975 come modificato dagli articoli 7 e 11 della legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 22. - In tempo di pace hanno titolo per conseguire la dispensa dalla ferma di leva i giovani arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni, da accertarsi dai consigli di leva: 1) figlio o fratello di militare deceduto in guerra o per ferite od infermita' di guerra, oppure di militare disperso in guerra, ovvero di militare morto durante la prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma per ferite o infermita' contratte in servizio e per causa di servizio, compresi gli equiparati a dette categorie; 2) figlio o fratello di pensionato di guerra o per causa di servizio militare, limitatamente ai grandi invalidi ed ai pensionati della prima e seconda categoria, compresi quelli ad essi equiparati; 3) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni e sorelle nubili a carico; 4) primogenito o unico figlio maschio di padre vivente, affetto da infermita' permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attivita' lavorativa e non eserciti, di fatto, altra attivita' lavorativa, ovvero di madre vedova o nubile, purche', in entrambi i casi, a causa della partenza delle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza; 5) figlio di genitori, che abbiano altri cinque figli, i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza; 6) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza; 7) vedovo o celibe con prole. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro per la difesa puo', verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia. Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro per la difesa puo' inserire nei manifesti di chiamata alla leva uno o piu' titoli elencati al primo comma. Parimenti, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT sul costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti nei numeri 4, 5 e 6 del primo comma. L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni interessati per l'affissione agli albi comunali". Nota all'art. 7, comma 5: La commissione prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 237/1964 esprimeva pareri sui ricorsi al Ministro della difesa contro le decisioni dei consigli di leva.

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