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Legge 958/1986

Art. 50 — Abrogazione di norme

ELI /it/legge/1986/12/24/958/art/50parte di Legge 958/1986
Art. 50. (Abrogazione di norme) 1. E' abrogato il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237. 2. E' abrogata altresi' ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile. Nota all'art. 50, comma 1: L'art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 237/1964 stabiliva che gli arruolati della leva di terra, in possesso di determinati titoli di studio, brevetti, attestati o certificati, ovvero dipendenti da enti esercitanti linee di navigazione aerea, oppure operai in servizio con qualifica di interesse aeronautico presso stabilimenti od officine sia militari che civili, avevano titolo preferenziale per l'assegnazione ai contingenti aeronautici. Note alla nota in calce alla tabella: - La legge n. 240/1969 ha disciplinato il trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (ora Polizia di Stato). - La legge n. 6811974 reca modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari.

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