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Legge 958/1986

Art. 5 — Ferma di leva prolungata

ELI /it/legge/1986/12/24/958/art/5parte di Legge 958/1986
Art. 5. (Ferma di leva prolungata) 1. I militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, in relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate fissate annualmente nella legge di bilancio, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35, stabilite nel manifesto di chiamata alle armi e nel precetto per la presentazione all'esame personale presso il Consiglio di leva. 2. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di qualificazione e di specializzazione effettuati dall'Amministrazione della difesa. 3. Per l'assegnazione ai suddetti corsi sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonche' i risultati degli esami fisio-psico-attitudinali effettuati in sede di visita di leva. 4. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del corso.

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