Legge 958/1986
Art. 26 — Divieto di discriminazione - Accesso a informazioni riservate
Art. 26. (Divieto di discriminazione - Accesso a informazioni riservate) 1. L'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e' sostituito dal seguente: "Art. 17. - Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici o ideologici. E' altresi' vietata l'annotazione nelle schede informative personali di notizie relative alle opinioni politiche, religiose o sindacali dei militari, o comunque idonee a fini di discriminazione politica dei militari stessi. L'ammissibilita' dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati e' subordinata a preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere comunque esclusi coloro il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato". Nota agli articoli 26 e 27: La legge n. 382/1978 reca norme di principio sulla disciplina militare.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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