Legge 958/1986
Art. 19 — Assunzioni
Art. 19. (Assunzioni) 1. L'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' sostituito dal seguente: "Art. 30. - Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province, nonche' dei comuni superiori a 150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere, nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte. Se alle assunzioni si provvede per concorso la riserva dei posti di cui al comma primo, opera sui posti messi a concorso. Se l'assunzione e' fatta senza concorso, all'accertamento dell'idoneita' professionale si provvede mediante apposita prova. La domanda di assunzione deve essere presentata a pena di decadenza entro un anno dalla data del collocamento in congedo. I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale, emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo, debbono recare l'attestazione dei posti riservati agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma. Il Ministero della difesa agevola il collocamento al lavoro dei militari in ferma di leva prolungata che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo. Il Ministero della difesa agevola altresi' l'avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, nell'ambito delle riserve di posti loro concesse ai sensi dell'articolo 40 della stessa legge. Le amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo e al secondo comma del citato articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento". 2. Ai fini delle assunzioni di cui all'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si considerano anche valide le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite ai sensi dell'articolo 17 della presente legge. Note all'art. 19, comma 1: - La legge n. 482/1968 contiene la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private. - L'art. 37 della legge n. 574/1930 (Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) stabilisce che gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento delle tre Forze armate possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina ad ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina. - Il testo dell'art. 40, secondo comma, della predetta legge n. 574/1980 e' il seguente: "Agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato comprese quelle ad ordinamento autonomo".
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera e)l'abrogazione dell'art. 19.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell' art.19.
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