Legge 958/1986
Art. 17 — Qualifiche e profili professionali
Art. 17. (Qualifiche e profili professionali) 1. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo valutabile nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle carriere delle pubbliche amministrazioni. 2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri della funzione pubblica e della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, e' stabilita la corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni acquisite durante il servizio militare con le qualifiche funzionali ed i profili professionali previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 39, comma 13)la modifica dell'art. 17.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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