Legge 958/1986
Art. 13 — Durata dei corsi per gli allievi ufficiali di complemento
Art. 13. (Durata dei corsi per gli allievi ufficiali di complemento) 1. In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e' stabilita con decreto del Ministro della difesa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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