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Legge 958/1986

Art. 13 — Durata dei corsi per gli allievi ufficiali di complemento

ELI /it/legge/1986/12/24/958/art/13parte di Legge 958/1986
Art. 13. (Durata dei corsi per gli allievi ufficiali di complemento) 1. In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e' stabilita con decreto del Ministro della difesa.

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