Legge 958/1986
Art. 11 — Arruolati con prole
Art. 11. (Arruolati con prole) 1. Gli arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando tale condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di eta' o per legittimo rinvio. 2. Qualora la condizione di arruolato con prole sia acquisita durante la ferma di leva, l'interessato e' subito inviato in licenza illimitata senza assegni, in attesa dell'espletamento delle procedure per l'ammissione al congedo anticipato. 3. Sono abrogati il numero 8) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed il secondo comma dell'articolo 24 della stessa legge. Note all'art. 11, comma 3: - Il testo del n. 8) del primo comma dell'art. 22 della legge n. 191/1975, abrogato dalla legge qui pubblicata, era il seguente: "8) ammogliato con prole, salvo quanto previsto dal secondo comma del successivo art. 24" [il testo vigente dell'art. 22 e' riportato nella nota all'art. 7, commi 2, 3 e 4]. - Il testo del secondo comma dell'art. 24 della stessa legge, abrogato dalla legge qui pubblicata, era il seguente: "Qualora il titolo di ammogliato con prole sia stato maturato dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di eta' o per legittimo rimando, la dispensa e' subordinata all'accertamento della condizione che a causa della partenza alle armi dell'arruolato la famiglia acquisita venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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