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Legge 958/1986

Art. 1 — Norme di principio

ELI /it/legge/1986/12/24/958/art/1parte di Legge 958/1986
Art. 1. (Norme di principio) 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica per la difesa della Patria; concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita'. 2. L'ordinamento e le attivita' delle Forze armate si informano ai principi costituzionali. 3. Sono soggetti agli obblighi di leva tutti i cittadini, e quanti altri vi siano tenuti, secondo le norme in vigore. 4. Compatibilmente con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, l'Amministrazione della difesa agevola la prestazione del servizio obbligatorio di leva presso reparti o unita' ubicati nelle regioni di provenienza dei giovani incorporati. 5. Lo Stato promuove l'elevazione culturale e la formazione civica dei militari avvalendosi anche della capacita' professionale e dello spirito di iniziativa dei singoli per il proficuo svolgimento delle attivita' di servizio.

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