Legge 742/1986
Art. 91 — Fondo di riserva ordinario
Art. 91. (Fondo di riserva ordinario) 1. Fermo il disposto dell'articolo 2428 del codice civile, dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'obbligo delle imprese di costituire il fondo di riserva previsto dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
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Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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