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Legge 742/1986

Art. 80 — (Applicabilita' di altre disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private)

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/80parte di Legge 742/1986
Art. 80. (Applicabilita' di altre disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private) 1. Per l'esercizio delle attivita' di cui al punto A) della tabella allegata, da parte delle imprese regolate dalla presente legge, continuano ad applicarsi, oltre a quelle richiamate negli articoli che precedono e nella tabella allegata, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 26, 35, 36, 51, 52, 53, 66, 67, 68, 69, secondo, terzo e quarto comma, 73, 80, 81, 82, 86, 87, 114, primo, secondo, terzo comma, lettere b) e d), e quarto comma, 116, 117, 118, 121, 123, 124 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. 2. Restano altresi' ferme le disposizioni contenute negli articoli 44, 46, 76, 77, 78 e 79 dello stesso testo unico, nonche' ogni altra disposizione relativa all'esercizio delle attivita' di cui alla tabella allegata, che concerna materia non disciplinata dalle disposizioni della presente legge o che non sia comunque incompatibile con queste ultime. Nota all'art 80, comma 1: Il contenuto degli articoli citati nel presente comma e' il seguente: Art. 7: Ordinamento dell'istituto nazionale delle assicurazioni (INA); Art. 8: Cessione di portafoglio all'INA da parte di imprese di assicurazioni; Art. 9: Consiglio di amministrazione e comitato permanente dell'INA; Art. 10: Competenze del consiglio di amministrazione dell'INA; Art. 11: Direttore generale dell'INA; Art. 12: Collegio dei sindaci dell'INA; Art. 13: Impiegati ed incaricati della produzione dell'INA; Art. 14: Retribuzione del personale produttore dell'INA e riscossione dei premi; Art. 16: Segreto d'ufficio; Art. 25: Partecipazione delle imprese cedenti quote parte di rischi all'INA agli utili di bilancio dell'istituto; Art. 26: Vincolo delle somme dovute dall'INA alle imprese cedenti; Art. 35: Durata dei contratti di capitalizzazione e riscatto; Art. 36: Sorteggi; Art. 51: Estensione di esercizio all'estero; Art. 52: Enti esclusi dalla applicazione delle disposizioni dei titoli III (Operazioni di capitalizzazione) e V (Operazioni di assicurazione sulla vita di propri iscritti, di gestione fiduciaria e di assistenza agli assicurati); Art. 53: Bilancio annuale dell'INA e relazione quinquennale; Art. 66: Partecipazione del capo dell'ispettorato delle assicurazioni private ad organi collegiali di enti assicurativi; Art. 67: Obbligo del pagamento dei contributi di vigilanza; Art. 68: Esenzioni dal pagamento dei contributi di vigilanza; Art. 69, commi secondo, terzo e quarto: Sanzioni a carico delle imprese inadempienti agli obblighi di presentazione del bilancio; Art. 73: Facolta' di divieto di cessione di rischi; Art. 80: Provvedimenti per la liquidazione coatta amministrativa delle imprese e norme sulla vigilanza; Art. 81: Modalita' della liquidazione; Art. 82: Stato di insolvenza; Art. 86: Azione di responsabilita' e disposizioni penali; Art. 87: Concentrazione di imprese mediante apporto di attivita'; Art. 114 (si veda la nota all'art. 83, comma 2); Art. 116: Tassa di concessione governativa per l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e della capitalizzazione; Art. 117: Regime tributario della capitalizzazione; Art. 118: Societa' cooperative e mutue di assicurazione; Art. 121: Divieto di assumere la denominazione di "istituto" e l'appellativo di "nazionale"; Art. 123: Applicazione di contributi ed oneri a carico delle imprese e degli enti soggetti al testo unico; Art. 124: Contratti sulla vita stipulati all'estero con imprese non autorizzate. Nota all'art. 80, comma 2: Il contenuto degli articoli citati nel presente comma e' il seguente: Art. 44: Enti che esercitano operazioni di assicurazione sulla vita di propri iscritti; Art. 46: Enti per l'assistenza degli assicurati; Art. 76: Presidenza e sezioni della Commissione consultiva per le assicurazioni private; Art. 77: Attribuzioni della Commissione; Art. 78: Composizione della Commissione; Art. 79: Funzionamento della Commissione.

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