Legge 742/1986
Art. 77 — Regime transitorio del vincolo delle attivita' a copertura delle riserve tecniche
Art. 77. (Regime transitorio del vincolo delle attivita' a copertura delle riserve tecniche) 1. Le imprese di cui al titolo II, capi I e III, che dimostrino di essersi conformate alle disposizioni della presente legge relative al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia nonche' a quelle relative alle riserve tecniche per gli incrementi delle stesse successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano, per i predetti incrementi, di essere soggette all'obbligo di vincolare le attivita' a copertura delle riserve matematiche previsto dall'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. 2. Le stesse imprese possono ottenere, a richiesta, lo svincolo delle attivita' gia' vincolate a copertura delle riserve matematiche qualora dimostrino, oltre a quanto previsto dal comma 1, di essersi conformate alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche per l'intero importo delle stesse. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese di cui al titolo II, capo II, qualora dimostrino di essersi conformate alle disposizioni delle leggi dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, relativamente al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia, nonche' alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche. Nota all'art. 77, comma 1: Il testo dell'art. 29 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 e' il seguente: "Art. 29 (Vincolo di attivita' a copertura delle riserve matematiche). - Le imprese di assicurazione sulla vita, nazionali ed estere, debbono possedere nel territorio della Repubblica e vincolare a favore degli assicurati, le cui polizze fanno parte del portafoglio italiano, le attivita' necessarie per coprire le riserve matematiche inerenti a detto portafoglio e calcolate sulla base degli elementi di cui all'articolo precedente. Lo stesso obbligo hanno anche le imprese che non assumono nuovi rischi ma si limitano a gestire il portafoglio precostituito".
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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