Legge 742/1986
Art. 71 — Effetti della liquidazione sui contratti di assicurazione e di capitalizzazione
Art. 71. (Effetti della liquidazione sui contratti di assicurazione e di capitalizzazione) 1. Salvo disdetta da parte degli assicurati, i contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data. 2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 i contratti di assicurazione che non siano stati disdetti sono trasferiti all'Istituto nazionale delle assicurazioni e il relativo rischio e' a carico dell'Istituto stesso a decorrere da tale scadenza. 3. Le somme assicurate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sono determinate in base alle tariffe vigenti dell'Istituto stesso e con abbuono delle provvigioni di acquisizione, secondo i criteri indicati dall'articolo 88 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. 4. I contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa concorrono al riparto delle attivita' in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche o, qualora si tratti di contratti che non prevedano la costituzione di tali riserve, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso. 5. Gli aventi diritto a capitali od indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di cui al comma 4 e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine concorrono al riparto in proporzione dell'ammontare dei loro crediti. 6. Hanno privilegio sulle attivita' dell'impresa che risultano iscritte nel registro di cui all'articolo 34 alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione i crediti riguardanti: a) capitali dovuti per scadenze o sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla predetta data, nonche' le rendite maturate in tale periodo e gli indennizzi per sinistri verificatisi nello stesso periodo; b) le somme dovute per riscatti chiesti almeno tre mesi prima della data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa; c) le riserve matematiche attribuite ai contratti ammessi al riparto; d) le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso sui contratti ammessi al riparto che non prevedono la costituzione di riserve matematiche. 7. Il privilegio di cui al comma 6 e' preferito, in caso di concorso, a quelli di cui ai numeri 11 e seguenti dell'articolo 2778 del codice civile. 8. I crediti di cui ai commi da 1 a 7 hanno privilegio sull'importo complessivo delle somme dovute da imprese di riassicurazione in dipendenza dei contratti di riassicurazione stipulati con l'impresa in liquidazione. 9. Per i contratti di capitalizzazione continuano ad applicarsi gli articoli 102 e 103 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. Nota all'art. 71, comma 3: Il testo dell'art. 88 del regolamento approvato con R.D. n. 63/1925 e' il seguente: "Art. 88. - I contratti di assicurazione sulla vita, salvo quelli risoluti a norma dell'articolo precedente saranno trasferiti all'Istituto nazionale delle assicurazioni a cui carico comincera' a decorrere il rischio trascorso il termine di cui al primo comma del precedente art. 85. Per ciascun contratto trasferito all'Istituto nazionale il capitale assicurato sara' quello che risulta dalla somma due seguenti elementi: 1) il capitale assicurabile secondo le tariffe vigenti dell'Istituto nazionale, con abbuono dell'addizionale per le provvigioni di acquisizione, con un premio unico nella misura della corrispondente quota di riparto scontata al saggio in uso e per il tempo decorso dall'inizio del rischio alla consegna della quota stessa, tenuto conto della forma del contratto e dell'ulteriore durata di esso; 2) il capitale assicurabile secondo le tariffe vigenti dell'istituto nazionale, con l'abbuono dell'addizionale predetta col premio annuo stabilito nel contratto e tenuto conto della forma e dell'ulteriore durata di esso. I contraenti potranno chiedere che sia conservata la misura della somma gia' assicurata impegnandosi a sottostare al corrispondente aumento del premio". Nota all'art. 71, comma 7: Il testo del n. 11) e seguenti dell'art. 2778 del codice civile e' il seguente: "Salvo quanto e' disposto dall'art. 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue: (omissis) 11) i crediti per risarcimento, indicati dall'art. 2767; 12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'art. 2760; 13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'art. 2761; 14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'art. 2762; 15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'art. 2763; 16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765; 17) i crediti per spese funebri, d'infermita', per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'art. 2751; 18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'art. 2752; 19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'art. 2752; 20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell'art. 2752". Nota all'art. 71, comma 9: Il testo degli articoli 102 e 103 del regolamento approvato con R.D. n. 63/1925 e' il seguente: "Art. 102.- I contratti di capitalizzazione in corso si intendono risoluti dal giorno di pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli aventi diritto per contratti in vigore concorrono al riparto delle attivita' in proporzione all'ammontare della riserva matematica calcolata in base ai premi puri. Gli aventi diritto per contratti scaduti prima della pubblicazione predetta concorrono al riparto in proporzione del capitale dovuto dall'impresa. Per gli altri crediti e' applicabile il primo comma dell'art. 86 del presente regolamento. Le spese della liquidazione gravano proporzionalmente sulle attivita' di ogni specie". "Art. 103. - Hanno privilegio sulle attivita' vincolate a copertura delle riserve matematiche: a) i capitali dovuti per contratti scaduti prima della data di pubblicazione del decreto di liquidazione; b) le riserve matematiche attribuite ai contratti in corso alla predetta data e le somme per riscatti chiesti almeno tre mesi prima dell'inizio della liquidazione".
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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