Legge 742/1986
Art. 56 — Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad imprese con sede legale all'estero
Art. 56. (Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad imprese con sede legale all'estero) 1. La revoca dell'autorizzazione alle imprese con sede legale all'estero e' disposta, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi previsti dall'articolo 55, comma 1, lettere a), c), d) ed e). 2. Nei confronti delle imprese la cui sede legale si trova in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea puo' altresi' farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione: a) quando l'impresa non abbia attuato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ad essa imposto ai sensi dell'articolo 43; b) quando le autorita' dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parita' e della reciprocita' di trattamento; c) quando le predette autorita' pongano restrizioni alla libera disponibilita' dei beni posseduti dall'impresa in Italia od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il regolare esercizio della sua attivita' nel territorio della Repubblica. 3. L'autorizzazione rilasciata alle imprese con sede legale all'estero deve essere revocata quando all'impresa sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata nello Stato nel quale essa ha la propria sede legale. Nei confronti delle imprese di cui al titolo II, capo III, la revoca dell'autorizzazione deve essere disposta quando le competenti autorita' dello Stato membro della Comunita' economica europea, che controllano lo stato di solvibilita' dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio della Comunita', abbiano adottato analogo provvedimento per constatate deficienze nella costituzione del margine di solvibilita' e della quota di garanzia. 4. La sede secondaria dell'impresa, con rappresentanza generale ai sensi degli articoli 19 e 25, decade dall'autorizzazione, qualora ne sia disposta la liquidazione, ovvero sia assoggettata a provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ne sia dichiarato lo stato di insolvenza con provvedimento dell'autorita' giudiziaria.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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