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Legge 742/1986

Art. 50 — Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilita'

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/50parte di Legge 742/1986
Art. 50. (Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilita') 1. In caso di inosservanza delle disposizioni relative alla costituzione ed alla copertura delle riserve tecniche, si applicano le disposizioni degli articoli 42 e 44. 2. Prima di adottare nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti dalle suddette disposizioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora l'impresa operi anche in altri Stati membri della Comunita' economica europea, deve informare le autorita' che eventualmente esercitano, ai sensi del successivo articolo 51, la vigilanza globale di solvibilita' sulla impresa. 3. In caso di inosservanza delle disposizioni relative al margine di solvibilita' e alla quota di garanzia si applicano le disposizioni degli articoli 43 e 44. 4. Qualora i provvedimenti previsti dagli articoli 43 e 44 riguardino un'impresa operante anche in altri Stati membri della Comunita' economica europea, il cui stato di solvibilita' e' controllato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 51, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve darne comunicazione alle competenti autorita' di vigilanza degli Stati membri interessati e puo' chiedere a tali autorita' di vietare la libera disponibilita' dei beni dell'impresa localizzati nel territorio del loro Stato. 5. Qualora lo stato di solvibilita' sia controllato ai sensi dell'articolo 51 dall'autorita' di vigilanza di altro Stato membro, la competenza ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 spetta a detta autorita'.

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