Legge 742/1986
Art. 45 — Riserve tecniche
Art. 45. (Riserve tecniche) 1. Le imprese con sede legale in uno Stato membro della Comunita' economica europea autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica sono tenute a conformarsi alle disposizioni degli articoli 31 e 32 per la costituzione e la copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana. 2. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate al comma 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo aver informato le competenti autorita' di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, puo' adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 42 e 44. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' chiedere la collaborazione delle predette autorita' per l'esecuzione dei provvedimenti adottati.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 742/1986 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.