Legge 742/1986
Art. 31 — Riserve tecniche relative al portafoglio italiano
Art. 31. (Riserve tecniche relative al portafoglio italiano) 1. Le imprese hanno l'obbligo di costituire, per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione e per le operazioni di gestione di fondi collettivi facenti parte del portafoglio italiano, riserve tecniche adeguate agli impegni assunti. 2. Le riserve tecniche sono costituite dalla riserva matematica per premi puri e dalla riserva per spese di gestione, dalla riserva per soprapremi sanitari e professionali, dalle riserve premi e sinistri per le assicurazioni complementari indicate al punto B) della tabella allegata, dalle riserve per le partecipazioni degli assicurati agli utili, nonche' dalle eventuali riserve speciali imposte con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, per determinate categorie di operazioni e di contratti in funzione delle caratteristiche degli stessi. 3. I bilanci delle imprese debbono essere accompagnati da una relazione tecnica nella quale debbono essere esposti i procedimenti seguiti nella determinazione delle riserve tecniche e deve essere contenuta l'attestazione che le riserve stesse sono sufficienti a coprire gli impegni assunti. La relazione deve essere firmata da un attuario iscritto all'albo professionale. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa con proprio decreto il livello minimo delle riserve tecniche, indicando le relative basi tecniche di calcolo. Per le riserve delle assicurazioni complementari indicate al punto B) della tabella allegata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295. 5. Le imprese debbono presentare all'ISVAP, almeno ogni tre anni, il confronto tra le basi tecniche impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta. I predetti elaborati debbono accompagnare il bilancio ed essere firmati da un attuario iscritto all'albo professionale. 6. Nel caso in cui lo scarto tra gli elementi di cui al comma 5 sia, cosi' notevole da giustificare fondati timori sulla sicurezza del funzionamento tecnico dell'impresa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, puo' imporre l'adozione di basi tecniche piu' adeguate per il calcolo delle riserve, salvi ulteriori provvedimenti previsti dalla legge. 7. Nella determinazione del reddito delle imprese di assicurazione che esercitano le attivita' di cui al punto A) della tabella allegata sono deducibili gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche di cui al presente articolo, in misura non superiore a quella stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 8. Il bilancio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni deve recare iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui al comma 2, comprese quelle relative alle quote cedute dalle imprese ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, disponibilita' comprese tra quelle delle specie indicate al successivo articolo 32, comma 1. All'istituto si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 32, nonche' quelle di cui agli articoli 33, 34 e 35. L'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' abrogato. Nota all'art. 31. comma 4: Il testo dell'art. 30 della legge n. 295/1978, come modificato dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1980, n. 13, e' il seguente: "Art. 30. - (Riserve tecniche relative al portafoglio italiano). - Le imprese hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano la riserva dei premi per i rischi che sono in corso alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e quello delle annualita' dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. La riserva deve essere determinata sulla base dei premi lordi, dedotte soltanto le spese di acquisizione e le imposte e tasse a carico degli assicurati. In caso di ammortamento delle provvigioni corrisposte per l'acquisizione di contratti di durata poliennale e' deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio. Le imprese debbono inoltre costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora liquidati, nonche' alle relative spese di liquidazione. La riserva per i rischi in corso deve essere calcolata, in linea di principio, secondo il metodo pro rata temporis. Il calcolo puo' tuttavia effettuarsi in misura forfettaria. In tal caso la riserva premi non puo' essere inferiore al 35 per cento dei premi lordi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota e' elevata alla misura minima del 40 per cento per i rischi della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed e' ridotta alla misura minima del 15 per cento per i rischi di breve durata. Si considerano rischi di breve durata le assicurazioni a singolo viaggio di corpi di navi o di trasporti di merci e le assicurazioni la cui durata non ecceda i sei mesi. Le imprese che esercitano le assicurazioni del credito, delle cauzioni, della grandine e delle altre calamita' naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva dei premi per rischi in corso, in relazione alla natura particolare dei rischi stessi. I criteri per l'integrazione della predetta riserva sono stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto e l'integrazione deve essere costituita a decorrere dall'esercizio successivo alla pubblicazione del decreto. Con lo stesso decreto il Ministro puo' altresi' stabilire per le assicurazioni di cui al precedente comma metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri. Le riserve tecniche di cui ai precedenti commi debbono essere costituite al lordo delle quote a carico dei riassicuratori". Note all'art. 31, comma 8: - Per il testo vigente dell'art. 23 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959, come modificato dalla legge qui pubblicata, si veda la nota agli articoli 62 e 63. - L'art. 15 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 indicava il modo di impiego delle riserve matematiche e delle altre disponibilita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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