Open·Parlamento
HomeNormeLegge 742/1986Art. 27
Legge 742/1986

Art. 27 — Estensione dell'autorizzazione ad altri rami

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/27parte di Legge 742/1986
Art. 27. (Estensione dell'autorizzazione ad altri rami) 1. L'impresa di cui al presente capo, gia' autorizzata all'esercizio di uno o piu' rami indicati nel punto A) della tabella allegata, che intenda estendere la propria attivita' ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella, deve essere autorizzata nelle forme e con le modalita' stabilite dall'articolo 7. 2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa deve: a) presentare il programma di attivita' relativo ai nuovi rami per i quali l'autorizzazione e' richiesta, redatto in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 20, commi 1 e 2, con gli allegati previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo; b) dimostrare di essere in regola con le disposizioni sul margine di solvibilita' e sulla quota di garanzia. 3. Il programma di attivita' deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13 e dall'ultimo bilancio approvato. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso previsto dall'articolo 14, comma 4.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Legge 742/1986 · fonte Normattiva ↗

← Art. 26 Art. 28 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.