Legge 742/1986
Art. 23 — Diniego dell'autorizzazione
Art. 23. (Diniego dell'autorizzazione) 1. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata, oltre che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli, quando: a) l'impresa non provi di disporre effettivamente nel territorio della Repubblica dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 20; b) il programma di attivita' non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice; c) il rappresentante generale non risulti in possesso dei requisiti di idoneita' previsti nell'articolo 15, comma 1, lettera d). 2. Ai fini della valutazione del programma di attivita', il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ISVAP tengono conto del parere delle competenti autorita' di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 742/1986 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.