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Legge 742/1986

Art. 12 — Programma di attivita

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/12parte di Legge 742/1986
Art. 12. (Programma di attivita) 1. Il programma deve indicare le attivita' che l'impresa intende esercitare e, a seconda di queste: a) le tavole di mortalita' e di invalidita' ed il saggio di interesse e gli altri dati costituenti le basi tecniche per il calcolo dei premi e della riserva matematica; b) l'esposizione dei metodi attuariali adottati per il calcolo dei tassi di premio, dei caricamenti e delle riserve tecniche; c) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati; d) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale ovvero, per le societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia; e) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonche' i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone in eccedenza al capitale sociale o al fondo di garanzia per far fronte a tali spese. 2. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi: a) la prevedibile situazione di tesoreria; b) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura degli impegni e del margine di solvibilita' di cui agli articoli 36 e seguenti; c) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette che per le operazioni di riassicurazione passiva e le operazioni di riassicurazione attiva qualora l'impresa intenda essere autorizzata all'esercizio di quest'ultima. 3. Al programma di attivita' debbono essere allegate le tariffe dei premi puri e dei premi lordi e le condizioni generali e speciali di polizza per le varie specie di contratti. Tali condizioni devono regolare anche le riduzioni ed i riscatti. 4. Gli elaborati tecnici indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 nonche' le tariffe dei premi puri e dei premi lordi devono essere firmati da un attuario iscritto all'albo professionale.

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