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Legge 224/1986

Art. 5 — 1

ELI /it/legge/1986/05/19/224/art/5parte di Legge 224/1986
Art. 5. 1. Al termine dei corsi, gli allievi, che hanno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti. 2. Gli allievi che non hanno superato gli esami teorici o che sono stati giudicati non idonei ad assumere il grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguono la nomina a pilota militare. In tale qualita' sono tenuti a prestare servizio con il grado di sergente per un periodo di sei anni, decorrente dalla data d'inizio dei corsi di pilotaggio. 3. Il Ministro della difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facolta' di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

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