Legge 224/1986
Art. 42 — 1
Art. 42. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le eccedenze eventualmente risultanti rispetto ai numeri massimi fissati dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, saranno eliminate con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 7 della predetta legge. Nota all'art. 42: - Per il contenuto dell'art. 3 della legge n. 804/1973, v. nelle note all'art. 35. - Per il contenuto dell'art. 7 della legge n. 804/1973, v. nelle note all'art. 37.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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