Legge 224/1986
Art. 22 — 1
Art. 22. 1. Il Ministro della difesa e' autorizzato ad emanare norme che regolano la partecipazione ai concorsi, previsti dalle leggi vigenti per l'immissione in servizio permanente dei sergenti, sergenti maggiori e marescialli di complemento e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1983, n. 212. Nota all'art. 22: La legge n. 212/1983, reca norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza. Detta legge ha trovato applicazione retroattiva dal 1 gennaio 1983, come previsto dall'art. 78 della medesima.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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