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Legge 224/1986

Art. 22 — 1

ELI /it/legge/1986/05/19/224/art/22parte di Legge 224/1986
Art. 22. 1. Il Ministro della difesa e' autorizzato ad emanare norme che regolano la partecipazione ai concorsi, previsti dalle leggi vigenti per l'immissione in servizio permanente dei sergenti, sergenti maggiori e marescialli di complemento e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1983, n. 212. Nota all'art. 22: La legge n. 212/1983, reca norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza. Detta legge ha trovato applicazione retroattiva dal 1 gennaio 1983, come previsto dall'art. 78 della medesima.

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