Legge 816/1985
Art. 6 — Indennita' di carica del presidente e degli assessori della provincia Ai presidenti delle amministrazioni pro…
Art. 6. Indennita' di carica del presidente e degli assessori della provincia Ai presidenti delle amministrazioni provinciali e' corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti di quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge. All'assessore anziano delle amministrazioni provinciali e' corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella prevista per il presidente. Agli altri assessori sia effettivi che supplenti l'indennita' mensile di carica e' corrisposta entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il presidente. I limiti di cui ai precedenti commi sono raddoppiati per gli amministratori provinciali che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2. I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio provinciale.
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Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lett. o))l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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