Legge 816/1985
Art. 3 — Indennita' di carica del sindaco Ai sindaci e' corrisposta una indennita' mensile di carica deliberata dal co…
Art. 3. Indennita' di carica del sindaco Ai sindaci e' corrisposta una indennita' mensile di carica deliberata dal consiglio comunale entro i limiti previsti per ciascuna classe di comuni nella tabella A allegata alla presente legge. I limiti di cui al precedente comma sono raddoppiati per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti che svolgano attivita' lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lett. o))l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 816/1985 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.