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Legge 816/1985

Art. 28 — Disposizioni abrogate Le disposizioni della presente legge sostituiscono le disposizioni contenute nell'artic…

ELI /it/legge/1985/12/27/816/art/28parte di Legge 816/1985
Art. 28. Disposizioni abrogate Le disposizioni della presente legge sostituiscono le disposizioni contenute nell'articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, quelle della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, della legge 26 aprile 1974, n. 169, e della legge 18 dicembre 1979, n. 632, limitatamente a quanto espressamente disciplinato nella presente legge. Note all'art. 28: - Il testo dell'art. 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), e' il seguente: "Art. 32. (Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive). - I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione. I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili". - La legge 12 dicembre 1978, n. 1078, concerne: "Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali". - La legge 26 aprile 1974, n. 169, concerne: "Indennita' agli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali". - La legge 18 dicembre 1979, n. 632, concerne: "Aumento dell'indennita' per amministratori e consiglieri di comuni e province".

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