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Legge 816/1985

Art. 19 — Disposizioni fiscali Le indennita' di carica e di presenza sono assoggettate al trattamento fiscale previsto …

ELI /it/legge/1985/12/27/816/art/19parte di Legge 816/1985
Art. 19. Disposizioni fiscali Le indennita' di carica e di presenza sono assoggettate al trattamento fiscale previsto per i redditi di cui alla lettera d) dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni. Le indennita' di missione sono assoggettate allo stesso trattamento fiscale previsto per le medesime indennita' di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni. Nota all'art. 19, primo comma: I redditi previsti dall'art. 47, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sono i seguenti: "d) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, percepite dai membri del Parlamento e le indennita', comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione". Nota all'art. 19, secondo comma: La legge 18 dicembre 1973, n. 836, concerne: "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali".

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