Legge 816/1985
Art. 17 — Copertura dell'onere finanziario All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valuta…
Art. 17. Copertura dell'onere finanziario All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 52 miliardi annui, provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilita' di bilancio senza ulteriori oneri per lo Stato.
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Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lett. o))l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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