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Legge 816/1985

Art. 15 — Aggiornamento periodico delle indennita' I limiti delle indennita' previsti dalla presente legge sono all'ini…

ELI /it/legge/1985/12/27/816/art/15parte di Legge 816/1985
Art. 15. Aggiornamento periodico delle indennita' I limiti delle indennita' previsti dalla presente legge sono all'inizio di ogni triennio aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo aggiornamento avra' luogo il 1° gennaio 1988. L'eventuale aumento non puo' comunque eccedere il limite del 10 per cento per ciascun anno del triennio. Nota all'art. 15, primo comma: La legge 27 maggio 1959, n. 324, concerne: "Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza".

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